CHE COS’E’ IL 730?
E’ un modello che consente al contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi rivolgendosi direttamente al proprio CAF o al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico); rispetto al modello UNICO presenta alcuni vantaggi, tra i quali:
Facilità di compilazione, in quanto prevede la semplice indicazione dei redditi prodotti e degli oneri sostenuti; tutta la parte relativa al calcolo delle imposte viene elaborata direttamente dal CAF o dal professionista abilitato alla trasmissione;
La liquidazione delle imposte viene effettuata direttamente sulla busta paga del mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati): questo vuol dire che la riscossione di eventuali crediti diventa più veloce rispetto ai tempi previsti dal modello Unico, mentre per versare l’imposta a debito non sarà necessario recarsi in banca o posta. Per effettuare i conguagli fiscali il datore di lavoro riceverà un prospetto dal CAF o dall’Agenzia delle Entrate: in tale prospetto sono evidenziati solo i risultati contabili della dichiarazione, e non il suo contenuto.
Se il modello viene presentato presso un CAF, questo ha l’obbligo di verificare la correttezza della documentazione apponendo il visto di conformità; eventuali errori commessi dal CAF in caso di controllo della documentazione e compilazione della denuncia sono coperti da polizza assicurativa.
CHI PUO’ PRESENTARE IL 730?
Il modello 730 può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti residenti in Italia che nei mesi in cui deve avvenire la liquidazione delle imposte abbiano un sostituto d’imposta (ovvero un datore di lavoro o ente pensionistico); I coniugi hanno la possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta, anche nel caso in cui uno dei due non abbia un sostituto d’imposta: è tuttavia indispensabile che entrambi abbiano prodotto tipologie reddituali dichiarabili con il 730.
Con il 730 si possono dichiarare i redditi: di lavoro dipendente e assimilati; dei terreni e dei fabbricati;di capitale; di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva; alcuni dei redditi diversi; alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.Tutti coloro che possiedono redditi diversi da quelli indicati devono presentare il modello UNICO.
CORREZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Nel caso in cui vengano riscontrati errori nella dichiarazione dopo l'invio della stessa all'Agenzia delle Entrate, il contribuente ha la facoltà di procedere ad una rettifica presentando un nuovo modello 730 integrativo o un Unico integrativo.
Il 730 integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre 2011 solo nel caso in cui il risultato della rettifica non comporti alcun debito per il contribuente (ES: non può presentare il 730 integrativo il soggetto che presenta un credito Irpef, ma un debito di addizionale regionale);
il modello Unico integrativo, invece, può essere presentato in tutti i casi, purchè entro i termini fissati per la presentazione della dichiarazione reddituale del prossimo anno.
Non è possibile presentare un modello integrativo in caso di omessa dichiarazione dei redditi.