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| IVIE e IVAFE: slittamento al 2012 | 14/01/2013 | | La legge di stabilità 2013 ha posticipato all’anno d’imposta 2012 il pagamento dell’ IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e dell’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’Estero), prevedendo un versamento in acconto e saldo (in luogo di quello, originariamente previsto, in unica soluzione). I versamenti già effettuati al 30/11/2012 per l’anno 2011, quindi, verranno considerati “acconti” per l’anno d’imposta 2012 Importanti anche le altre novità introdotte, rilevanti ai fini del calcolo degli importi dovuti: per le attività finanziarie, ad esempio, il versamento in misura fissa di 34,20 euro (originariamente previsto per i libretti detenuti in Stati UE e SEE) viene esteso a tutti i libretti di risparmio; per gli immobili, invece, verranno riconosciute le agevolazioni “imu” per abitazione principale all’IVIE dovuta da tutti soggetti, e non solo da quelli che prestano lavoro all’Estero per conto dello Stato Italiano. |
| | SSN AUTO: nuovi criteri di deducibilità fiscale | 14/01/2013 | | Brutte notizie per gli automobilisti italiani, che a partire dall’anno 2012 non potranno più dedurre per intero il contributo SSN riportato sulle polizze dei veicoli a motore. La legge di riforma del mercato del lavoro, infatti, ha previsto che il contribuente possa avere un beneficio fiscale solo sulla parte eccedente i 40,00 euro. Considerato che questo contributo è pari al 10% del premio netto versato, è evidente che resteranno esclusi dall’agevolazione fiscale tutti coloro che pagano polizze di modesto importo e che verranno invece favoriti i proprietari di veicoli più costosi. |
| | IMPOSIZIONE FISCALE DEGLI IMMOBILI E IMU | 14/01/2013 | | L’IMU fa il suo ingresso nel modello 730, modificando il calcolo dell’IRPEF dovuta e i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione. Così come previsto per legge, infatti, gli immobili non locati per i quali è stata pagata l’IMU vengono esclusi dal reddito complessivo del contribuente, in quanto l’Imposta Municipale sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute. Ne consegue che il soggetto che possiede esclusivamente immobili non locati non ha più l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Per gli immobili concessi in affitto, invece, nulla è cambiato rispetto allo scorso anno: pure in presenza di un pagamento IMU, infatti, il contribuente dovrà assoggettarli a tassazione ordinaria o, ove ne ricorrano le condizioni, a “cedolare secca”; in questo ultimo caso, quindi, permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. |
| | 36% e 55%: AUMENTO DELLA DETRAZIONE SPETTANTE | 20/07/2012 | | Il "Decreto Crescita" entrato in vigore il 26/06/2012 introduce importanti novità riguardo alle spese sostenute per interventi di recupero edilizio o di efficientamento energetico. Dal 26/06/2012 al 30/06/2013 la misura della detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio viene innalzata dal 36% al 50%; aumenta, inoltre, anche il limite di spesa agevolabile, che passa da 48.000 euro a 96.000 per unità immobiliare. Per quanto riguarda le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, invece, fino al 30/06/2013 possono beneficiare ancora della detrazione del 55%; a partire dal 01/07/2013, secondo quanto previsto dall'articolo 16-bis del TUIR, la detrazione spettante sarà la stessa di quella prevista per le spese di recupero del patrimonio edilizio. Tutte le spese sostenute dal 01/07/2013 per entrambe le tipologie di intervento, avranno diritto quindi ad una detrazione del 36% nel limite massimo di 48.000 euro di spesa agevolabile per unità immobiliare. |
| | NUOVA TASSAZIONE PER IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO | 19/07/2012 | | Il Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 ha introdotto un' imposta sul valore degli immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti in Italia. La base imponibile per il calcolo dell'imposta dovuta è costituita prioritariamente dal valore catastale dell'immobile (nei Paesi UE in cui è possibile determinarlo ); in assenza di questo valore si assume come riferimento il costo risultante dall'atto d'acquisto o, in mancanza di un rogito, il valore di mercato dell'immobile. L'imposta dovuta deve essere liquidata attraverso la compilazione del quadro RM del Modello Unico 2012, applicando l'aliquota del 0,76% per i soggetti residenti in Italia o del 0,4% per gli immobili posseduti come abitazione principale dai soggetti che risiedono all'Estero ma che, prestando attività lavorativa per lo Stato Italiano o una sua divisione, sono considerati residenti in Italia ex lege. Il soggetto passivo deve calcolare l'imposta dovuta tenendo conto dei mesi e della percentuale di possesso e deve effettuare il versamento tramite modello F24 (con codice tributo 4041 o 4042) entro i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative all'anno 2011. Per coloro che applicano l'aliquota del 0,76% l'imposta non è dovuta se inferiore a 200 euro. NB)Per effetto delle disposizioni contro le doppie imposizioni, se anche nello Stato estero è previsto il pagamento di un'imposta patrimoniale gravante sugli immobili, il contribuente potrà usufruire di un credito d'imposta pari all'ammontare del tributo pagato all'Estero, fino a concorrenza di quello dovuto in Italia. |
| | IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO | 19/07/2012 | | A partire dal 01.01.2012 è stata soppressa l’agevolazione fiscale ai fini IRPEF prevista per gli immobili di interesse storico-artistico: fino al 31/12/2011, infatti, il reddito prodotto da detti immobili si basava su una rendita catastale figurativa e in caso di locazione i canoni eventualmente percepiti erano ininfluenti ai fini del calcolo dell’imposta dovuta. Dall’anno d’imposta 2012, invece, il contribuente Persona Fisica dovrà : in caso di immobile non locato: pagare l’IMU (sostituisce l’IRPEF) su una base imponibile calcolata assumendo come base la rendita catastale effettiva rivalutata e poi ridotta del 50% in caso di immobile locato: calcolare l’imponibile IRPEF sull’importo maggiore tra il canone di locazione ridotto del 35% e le rendita catastale effettiva rivalutata. Il DL 16/2012 stabilisce inoltre che il contribuente è tenuto già dal 2012 a versare l’acconto IRPEF dovuto per l’anno in corso: l’importo deve essere calcolato assumendo come base di riferimento il reddito 2011 rideterminato alla luce delle nuove norme. Poiché le nuove disposizioni sono entrate in vigore a metà anno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di versare il maggiore importo dovuto entro il 30/11/2012 senza applicare sanzioni e calcolando solo gli interessi nella misura del 4% annuo. |
| | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO | 14/07/2012 | | A partire dal 14/05/2011 è stato soppresso l'obbligo di inviare la Comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara per i contribuenti che effettuano interventi di ristrutturazione edilizia che possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%. Il contribuente dovrà, in luogo di detta dichiarazione, indicare nell'apposita sezione del modello 730 o Unico i dati catastali dell'immobile o i dati di registrazione dell'atto che conferisce il titolo abitativo. E’ stata inoltre abrogata la norma che prevedeva (pena la perdita del diritto al beneficio fiscale) l’indicazione separata, in fattura, del costo della manodopera utilizzata negli interventi agevolabili al 36%o al 55%: tale disposizione si applica a tutti gli interventi eseguiti nel 2011 o negli anni precedenti. A partire dal 17/09/2011, qualora sia esplicitamente previsto nell'atto di trasferimento, il cedente può inoltre decidere di continuare a detrarre le quote residue anche nel caso di cessione (per vendita o donazione) dell'immobile; nel caso in cui non venga espressa alcuna volontà, si continua ad applicare la disciplina ordinaria, in base alla quale la detrazione spetta, per legge, all'acquirente. |
| | IL DECRETO SALVA ITALIA | 09/01/2012 | | Il 22/12/2011 il Parlamento ha dato l'OK definitivo alla conversione in legge del Decreto Salva Italia firmato Mario Monti. In allegato una sintesi delle principali novità introdotte nel panorama fiscale italiano. |
| | RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRPEF DOVUTO PER IL 2012 | 24/11/2011 | | Con il Comunicato Stampa n.190 del 23/11/2011 il MEF ha annunciato la pubblicazione sulla GU di un DPCM che dispone la riduzione dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011 di 17 punti percentuali. L'acconto dovuto entro mercoledì 30 novembre 2011, pertanto, ammonterà all'82% anzichè al 99% del debito risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata. Il Comunicato Stampa del 25/11/2011 ha esteso questa opzione anche agli acconti da versare per la "cedolare secca". Poichè i termini per il versamento della prima parte dell'acconto sono già trascorsi, è ovvio che le nuove disposizioni avranno effetto sul pagamento della seconda (o unica) rata di acconto da effettuare entro la fine di novembre: il contribuente dovrà quindi ricalcolare il totale dovuto applicando la percentuale dell'82% all'importo del rigo RN33 e successivamente scomputare dall'importo ottenuto le somme già versate a titolo di primo acconto IRPEF. Coloro che hanno già versato l'intero acconto IRPEF applicando la percentuale del 99% potranno utilizzare le somme eccedenti come credito d'imposta da compensare con modello F24. Per chi si è avvalso dell'assistenza fiscale presentando il modello 730,invece, sarà il sostituto d'imposta ad effettuare il ricalcolo e, nel caso in cui gli importi siano stati già trattenuti, a riliquidare la maggiore imposta pagata nei mesi di dicembre o gennaio. |
| | IL NUOVO TICKET SANITARIO | 29/08/2011 | | Con la manovra contenuta nella Legge n.111 del 15/07/2011 il Governo ha previsto il ripristino di un ticket lineare di 10,00 euro sull’acquisto di farmaci e sulle visite specialistiche. La Regione Emilia Romagna, tuttavia, ha deciso di rimodulare il pagamento per fasce di reddito,confermando le soglie di esenzione fino ad ora riconosciute. A partire dal 29 agosto 2011, pertanto, tutti i cittadini devono autocertificare il reddito del proprio nucleo familiare di appartenenza presentando l’apposito modello presso le ASL competenti, le farmacie convenzionate e presso gli uffici di Caf e Patronati. Per facilitare i cittadini nell'espletamento delle procedure di autocertificazione, è stata prevista una fase transitoria fino al 1°ottobre 2011. Fino a tale data, qualora il cittadino non avesse presentato l'autocertificazione e non fosse in grado di autocertificare il proprio reddito all'atto della prenotazione della prestazione sanitaria, il nuovo ticket non verrà applicato e il cittadino avrà 60 giorni di tempo per presentare il modello e regolarizzare la propria posizione (eventualmente saldando il maggiore importo dovuto). Dopo il 1°ottobre 2011, invece, in mancanza dell'autocertificazione verrà attribuita automaticamente la tariffa più elevata. Il modello è personale (bisogna quindi presentarne uno per ogni componente) e non ha scadenza: deve essere presentato nuovamente solo in caso di variate condizioni economiche del nucleo. Si precisa che per nucleo familiare si intendono il cittadino, il proprio coniuge e i familiari a carico. Il nucleo al quale far riferimento è quello relativo all'anno 2010. La circolare 14/BIS della Regione ha inoltre chiarito che : - Eventuali variazioni nella composizione del nucleo familiare intervenute nell'anno 2011 non sono rilevanti ai fini della compilazione dell'autocertificazione; - Le autocertificazioni per figli minori di coppie non coniugate o separate devono essere presentate dal genitore che beneficia delle detrazioni per carichi di famiglia al 100%; nel caso in cui il carico fiscale fosse ripartito al 50%, invece, i due genitori possono scegliere liberamente. In nessun caso i redditi vanno sommati ai fini dell'individuazione della fascia di contribuzione. Coloro che hanno già presentato l’autocertificazione per beneficiare dell’esenzione per età e reddito non devono espletare nessun ulteriore adempimento. Gli uffici del CAF ACLI offrono assistenza gratuita alla compilazione dell’autocertificazione. Il cittadino deve recarsi presso i nostri uffici munito dell’attestazione dei redditi (CUD o 730/UNICO 2011) relativi all’anno 2010. Qualora il cittadino decidesse di delegare una terza persona alla consegna o alla firma dell'autocertificazione è indispensabile allegare alla stessa la delega e il documento d'identità di delegato e delegatne. Per maggiori approfondimenti sulle modalità di presentazione dell’autocertificazione e sulle tariffe applicabili alle diverse fasce di reddito si rimanda al sito della Regione Emilia Romagna http://www.saluter.it/servizi/visite-ed-esami/nuovi-ticket-sanitari | | Attached files: | |
| Faq (filename: FAQ.pdf - filedate: 29/08/2011 - filesize: 729.72 Kb) | | | | | | |
| | RATEIZZAZIONE DEI DEBITI CON IL FISCO | 14/07/2011 | | Le somme dovute a seguito di controllo automatizzato e formale effettuato dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali possono essere rateizzate anche se di importo inferiore a 2000 euro. Il contribuente ha diritto a dividere l’importo dovuto in 6 rate trimestrali di pari importo senza presentare alcuna istanza.Questo è quanto previsto dal decreto sviluppo. Si ricorda che la normativa previgente stabiliva che per importi inferiori a 2000 euro la dilazione non fosse automaticamente fruibile, ma potesse essere concessa dall’Agenzia delle Entrate solo in caso di obiettiva difficoltà economica del contribuente. Resta invece invariata la possibilità di rateizzare i debiti superiori a 5000 euro in 20 rate trimestrali. |
| | RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONi | 14/07/2011 | | Riaperto fino al 30 giugno 2012 il termine per effettuare la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, al fine di risparmiare sulla tassazione delle future plusvalenze che si realizzano in caso di cessione dei beni. Per effettuare la rivalutazione è necessario far redigere da un professionista una perizia giurata di stima ed effettuare entro la scadenza il versamento dell’imposta sostitutiva sul valore fissato. Si ricorda che l’imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e per le partecipazioni qualificate, e al 2% per le partecipazioni non qualificate. Nel caso in cui siano state effettuate precedenti rivalutazioni, il contribuente può detrarre l’imposta sostitutiva già versata da quella dovuta a seguito dell’ultima rivalutazione, oppure può presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi.La richiesta di rimborso può essere inoltrata anche per i versamenti già effettuati entro il 14.05.2011; se a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risultava già scaduto, la stessa può essere presentata entro i 12 mesi successivi. |
| | DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA | 14/07/2011 | | I lavoratori dipendenti e i pensionati non sono più obbligati a trasmettere ogni anno al proprio sostituto il modello con cui dichiarano il diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali per familiari a carico. La comunicazione, una volta presentata, avrà infatti effetto anche per le annualità successive, salvo diversa comunicazione da parte del lavoratore/pensionato. Si ricorda che per chi omette di comunicare eventuali variazioni e beneficia di detrazioni non spettanti è prevista l’applicazione di una sanzione da 258 euro a 2065 euro. |
| | INPS - Novi modelli ICRIC-ICLAV-ACCAS/PS | 18/02/2011 | | Il Caf Acli Service Bologna srl fornisce assistenza nella compilazione e invio telematico dei nuovi modelli ICRIC-ICLAV-ACCAS/PS inviati dall’INPS. In particolare: IL MODELLO ICRIC: deve essere presentato da coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento o di frequenza; per aver diritto a queste indennità,infatti, il pensionato non deve aver usufruito di ricoveri gratuiti in un istituto. Si precisa che per ricovero gratuito si intende quello in cui la retta è TOTALMENTE a carico di un Ente pubblico o in totale convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. IL MODELLO ICLAV: deve essere presentato dagli invalidi civili titolari di assegno mensile, i quali devono autocertificare ogni anno di non aver prestato attività lavorativa nell’anno precedente. IL MODELLO ACCAS/PS:deve essere presentato dai titolari di pensione o assegno sociale. L’erogazione di questo assegno/pensione, infatti, è legato al mancato ricovero in istituto a titolo gratuito e alla permanenza in Italia. Si ricorda che i periodi di soggiorno all’Estero inferiori ai 30 giorni non sono rilevanti. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato ed eventuale delega e fotocopia del documento del delegato -il modello firmato -fotocopia del tesserino del codice fiscale - Certificato medico (in originale) per i soggetti non in grado di firmare in quanto affetti da disabilità psichica Solo per il modello ICRIC occorre allegare idonea documentazione dalla quale risulti la percentuale della retta rimasta a carico degli enti pubblici o dell’interessato. |
| | Risparmio Energetico - Allegato F Modello IRE | 18/02/2011 | | Il Caf AcliService Bologna srl è in grado di offrire consulenza professionale su tutti gli adempimenti necessari per beneficiare della detrazione fiscale del 55%, ed è un soggetto abilitato alla trasmissione dell’allegato F e del modello IRE La Finanziaria 2011 ha prorogato il riconoscimento della detrazione del 55% anche alle spese sostenute nel 2011, prevedendo tuttavia una nuova modifica al numero di rate annuali nelle quali deve essere ripartita la spesa: per il 2011, infatti, la detrazione dovrà essere divisa in 10 quote, e non più in 5 (come nel 2009 e 2010). Per quanto riguarda le procedure da osservare per usufruire del beneficio, nel corso degli anni il Legislatore ha introdotto una serie di semplificazioni riguardanti la certificazione energetica e l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato. In particolare, la certificazione energetica non è più richiesta per: · la sostituzione di finestre ed infissi (dal 2008) · i pannelli solari (dal 2008) · gli impianti di climatizzazione invernale (dal 15.08.2009) L’asseverazione, invece, può essere sostituita da una certificazione del produttore nei seguenti casi: · sostituzione di finestre ed infissi · Impianti di climatizzazione con potenza inferiore a 100 KW Anche nei casi in cui la certificazione e l’asseverazione non sono richieste, tuttavia, il contribuente è tenuto a trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la scheda informativa (ALLEGATO E o ALLEGATO F). La trasmissione deve essere effettuata in via telematica e non richiede l’intervento di tecnici abilitati. Soltanto nel caso in cui i lavori proseguano per più periodi d’imposta (Es: 2010-2011),inoltre, il contribuente deve presentare il modello IRE all’Agenzia delle Entrate: anche questo modello deve essere inviato in via telematica entro 90 giorni dalla fine dell’anno. Si ricorda che al fine del riconoscimento della detrazione fiscale è obbligatorio conservare: · Asseverazione (ove richiesta) · Ricevuta della trasmissione all’ENEA · Fatture e quietanze di pagamento · Copie dei bonifici · Modello IRE (nel caso di lavori che proseguono per due periodi d’imposta) |
| | Esenzione Ticket Sanitario | 01/02/2011 | | ATTENZIONE: dal 29/08/2011 entra in vigore il nuovo ticket sanitario differenziato in base alla fascia di reddito del nucleo familiare al quale il cittadino appartiene. Tale ticket non verrà applicato a coloro che beneficiavano già dell'esenzione dal ticket per età e reddito. Per la corretta applicazione del ticket sanitario bisogna presentare autocertificazione del reddito su apposito modello entro il 17/09/2011. Dal 1°maggio 2011 l’esenzione dal pagamento del Ticket sanitario in base al reddito verrà riconosciuta solo a coloro in possesso dell’apposito certificato rilasciato dall’azienda Usl. Il diritto all’esenzione, infatti, sarà indicatodal medico che prescrive esami e visite specialistiche direttamente sulla ricetta. Il certificato di esenzione può essere richiesto a partire dal 1°febbraio 2011 agli sportelli dell’AUSL, presentando un’apposita autocertificazione sui requisiti richiesti e dovrà essere rinnovato ogni anno, in quanto scadrà al 31 dicembre; solo per le persone con età superiore ai 65 anni la durata del certificato sarà illimitata. Hanno diritto all'esenzione per reddito:- le persone con più di 65 anni e i bambini con meno di 6, con reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro;- chi ha la pensione sociale o la pensione al minimo, con più di 60 anni, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se il coniuge è a carico, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;- i disoccupati con più di 16 anni registrati nei Centri per l’impiego, in passato già occupati, e i familiari a carico, con reddito familiare complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro se il coniuge è a carico, e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Il CAF è disponibile ad aiutare i cittadini nella verifica dei requisiti reddituali e nella compilazione del modello di autocertificazione |
| | Canone RAI | 30/11/2010 | | La legge finanziaria 2008 ha previsto l’abolizione del Canone Rai per i soggetti : ØDi età pari o inferiore a 75 anni; Øche non hanno conviventi percettori di reddito, a parte l’eventuale coniuge; Øche hanno un reddito familiare non superiore a 6713,98 euro lordi all’anno Il diritto all’esenzione e il rimborso di eventuali canoni pagati nel 2008 o 2009 da parte dei soggetti che avevano già maturato i requisiti richiesti per aver diritto al beneficio deve essere certificato mediante la compilazione degli appositi modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate; tali modelli devono essere spediti a mezzo raccomandata postale indirizzata a: AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 SAT – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO · entro il 30/11/2010: da parte di chi deve far valere il diritto all’esenzione per gli anni 2008/2009 e 2010-11-08 · Entro il 30/04 di ciascun annoda parte di coloro che per la prima volta usufruiscono del beneficio per l’intero anno ed entro il 31/07 da parte di coloro che usufruiscono del beneficio solo per il secondo semestre · entro 60 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo del pagamento del canone da parte dei soggetti che nel corso dell’anno attivano per la prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo. Per avere maggiori informazioni e assistenza alla compilazione del modello il contribuente può prendere appuntamento presso i nostri uffici telefonando allo 051/522066 |
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