L’IMU e IL SOGGETTO PASSIVO D’IMPOSTA
Il decreto “Salva Italia” ha anticipato al 2012 l’applicazione in via sperimentale dell’IMU, la cui introduzione nella fiscalità italiana era stata già prevista con decorrenza 01/01/2015.
Si tratta di un’imposta che colpisce i fabbricati (inclusa l’abitazione principale e i fabbricati rurali), le aree fabbricabili e i terreni , al cui pagamento sono tenuti tutti i proprietari degli immobili o titolari di altro diritto reale su di essi, ognuno in proporzione alla propria quota di proprietà. A tal fine è bene ricordare che anche se tra i i diritti reali non rientra quello spettante al coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o di divorzio, la normativa prevede che l'IMU debba essere pagato dall'ex coniuge assegnatario, anche se non proprietario dell'immobile (in questo caso è obbligatorio presentare la dichiarazione IMU nei casi in cui l'immobile sia ubicato in un comune diverso da quello di nascita o di celebrazione del matrimonio).
Si evidenzia che, per quanto riguarda gli immobili non locati, l’IMU sostituisce l’ICI, l’IRPEF e le relative addizionali.
BASE IMPONIBILE IMU
Rispetto a quella utilizzata per il calcolo ICI, si riscontra un sensibile aumento della base imponibile, la quale varia in funzione della tipologia di immobile. I nuovi moltiplicatori stabiliti per il calcolo trovano comunque applicazione sono ai fini dell’individuazione dell’imponibile IMU e non influiscono sulla determinazione di altre imposte (es: imposta di registro).
IMU e ABITAZIONE PRINCIPALE
Come è noto, l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze, che a decorrere dall’anno 2008 erano state invece escluse dal pagamento dell’ICI.
A tal riguardo si rammenta che mentre la normativa sull’ICI prevedeva diverse ipotesi di assimilazione dell’abitazione ad abitazione principale, il comma 2 del D.Lgs 23/2011 restringe notevolmente il campo, individuando come abitazione principale esclusivamente l’unico immobile nel quale “il possessore dimora abitualmente e risiede abitualmente”.
Ne consegue che ai fini IMU, per usufruire delle agevolazioni previste per abitazione principale, è necessario che il possessore (e non anche solo i suoi familiari) vi risieda anagraficamente e vi abiti di fatto; vengono inoltre esclusi dall’agevolazione gli immobili risultanti dall’unione di due unità immobiliari accatastate separatamente.
Non è più prevista l’assimilazione ad abitazione principale degli immobili tenuti a disposizione in Italia da cittadini Italiani che vivono all’Estero.
Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione principale, invece, viene meno la facoltà dei singoli Comuni di definire il numero delle unità ammesse all’agevolazione, essendo ormai stabilito che si considerano tali solo quelle di categoria catastale C2, C6 e C7, anche se accatastate unitamente all’appartamento e nel massimo di una per ogni categoria.
Per il calcolo dell’IMU sull’abitazione principale e le pertinenze ammesse il Legislatore ha previsto l’applicazione di un’aliquota ridotta al 0,4%, in luogo di quella ordinaria dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla o diminuirla fino a 0,2%) e una detrazione d’imposta pari a 200 euro annui.
Questa detrazione deve essere rapportata al periodo di possesso e divisa tra tutti i comproprietari che ne hanno diritto.
Limitatamente agli anni 2012 e 2013 l’importo di 200 euro deve essere aumentato di 50 euro (fino ad un massimo di 400 euro) per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni (anche se non fiscalmente a carico) dimorante e anagraficamente convivente con il contribuente.
QUANDO e COME PAGARE
Il versamento dell'IMU per l'anno 2012 va effettuato esclusivamente tramite modello F24 in due rate di pari importo entro il:
- 18 giugno (prima rata o unica soluzione)
-16 dicembre (seconda rata)
Non è più possibile effettuare un versamento unico entro il 16/12, mentre resta ferma la facoltà di corrispondere l'intero importo annuale entro il 18 giugno.
Per maggiori informazioni sul calcolo IMU Le consigliamo di rivolgersi al nostro personale qualificato, che potrà assisterla nel calcolo corretto.